STATUTO SOCIALE

Registrato Agenzia delle Entrate il 18.05.2022 con numero di repertorio 1610 serie III

Articolo 1 — Denominazione e sede

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, una Associazione denominata “Sezione Nautica Canottieri Antignano Associazione Promozione Sociale", in breve “Sezione Nautica Antignano -APS.”, con sede in Livorno (LI) Viale di Antignano n.80 c/o Moletto di Antignano. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo mentre Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

Articolo 2 — Scopo

L’Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
- lettera e: “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”;
- lettera i: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”;
- lettera k: “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociali, culturali o religiose”;
- lettera t: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
E in particolare persegue le seguenti finalità: lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline e sport nautici intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività non agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive inerenti alla disciplina della nautica, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate.
L’Associazione potrà svolgere, sia presso la propria sede sia in altre sedi, l’attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, la gestione di imbarcazioni ad uso dei soci, la creazione di una biblioteca del mare, l’organizzazione di incontri e attività ricreativa varie.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e private al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L’Associazione è altresì caratterizzata della democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime pur nel rispetto di criteri e limiti eventualmente disposti dalla normativa. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 3 — Colori e bandiera sociale

La bandiera sociale si compone di tre strisce di uguale grandezza poste in orizzontale, le due esterne dl colore nero, la centrale di colore bianco. La Sezione Nautica può alzare la propria bandiera, quella cittadina, quella nazionale, quella europea e quella della pace. La bandiera di cortesia verso l’ospite deve essere alzata insieme a quella sociale.

Articolo 4 — Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell‘Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 — Domanda di ammissione

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che ne condividano gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed inviarla al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione può essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento, emesso entro 60 giorni dalla richiesta, deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci da presentare entro 60 giorni dalla risposta del Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Articolo 6 — Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto nelle assemblee sociali, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Articolo 7 — Decadenza dei soci 

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria con decorrenza immediata, restando fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in Corso;
b) per morte;
c) per morosità deliberate dal Consiglio Direttivo, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota;
d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie o di regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata o che commettano atti ritenuti disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la loro condotta costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del ricorso medesimo.

Articolo 8 — Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente in cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi con gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in apposito registro

Articolo 9 — Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Articolo 10 — Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 11 — Organi sociali

Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo, laddove eletto; - il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive

Articolo 12 — Convocazione e funzionamento dell’assemblea

L‘Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, ciascun associato ha diritto ad un voto.
È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
Viene convocata:
-almeno una volta l’anno;
-entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio;
-ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-quando ne è fatta richiesta motivate da almeno un decimo degli associati.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo utile atto a garantire l’avvenuta consegna. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicate il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’Ordine del giorno.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce l’ordine delle votazioni per le quali si procede normalmente per alzata di mano salvo forme diverse proposte dal Presidente caso per caso e approvate dall’Assemblea.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia delle stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 — Partecipazione all’assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 14 — Assemblea ordinaria

L’Assemblea ha I seguenti compiti:
-discute ed approva il Bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell’Organo di controllo;
-discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
-delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita di qualità di socio nei casi a, b e c) dell’art. 7;
-delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo

Articolo 15 — Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
-approvazione e modificazione dello statuto sociale;
-atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
-designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16 — Validità assembleare

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorso un giorno dalla prima convocazione sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno I tre quarti degli associati.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Articolo 17 — Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’Assemblea da 5 a 7 membri eletti, compreso il Presidente, dall‘Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, i n r e g o l a con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti della legge quali interdizione, inabilitazione, fallimento o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare ufficio direttivi.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 — Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dell’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte del vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 19 — Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta de almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 20 — Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
a) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo gli indirizzi e le direttive ricevute dall’Assemblea;
b) Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del circolo ad esso affidati a qualsiasi titolo;
c) Stabilisce le quote sociali e le quote per l’utilizzo dei servizi quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo ormeggio, posto canoa, stipetti;
d) Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo de sottoporre all’assemblea;
e) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno une volta all’anno e convoca l‘Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
f) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
g) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
h) Adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
i) Attua le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
l) Mantiene i rapporti con associazioni similari, con gli utenti del porticciolo e con le autorità Portuali e Civili.

Articolo 21 — Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Il Vice Presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 — Il Segretario e Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 — L’Organo di Controllo

Qualora I ricavi superino I limiti indicate dal D.lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico. Ai component dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 C.C. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma secondo C.C. Nel caso di organo collegiale I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti previsti dal D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportune in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Articolo 25 — Revisore legale dei conti

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e qualora ne ricorrano I requisiti previsti dal D.lgs. 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere un Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportune in ragione della
complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 26 — Il Rendiconto Economico

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico—finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Viene stabilito inoltre che se il rendiconto annuo presenta saldo negativo, tutti i soci, con diritto di voto, sono tenuti al relativo reintegro in parti uguali.

Articolo 27 — Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 — Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dalle attrezzature, dai mezzi nautici e da quanto registrato nel Libro Inventario (se esistente). Detti beni appartengono esclusivamente alla Sezione Nautica e niente è dovuto a qualsiasi Socio che cessi di far parte dell’Associazione per qualunque motivo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
- contributi di private, dello Stato, degli Enti, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o Progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrate derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Articolo 29 — Libri sociali

L’Associazione deve tenere I seguenti libri sociali:
-libro degli associati;
-registro dei volontari;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 30 — Sezioni

L’Assemblea, nelle sessioni ordinarie, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 31 — Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio.
Le controversie di grave entità non gestibili dal Collegio arbitrale e dall’Assemblea degli associati, insorgenti tra l’associazione e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria.

Articolo 32 — Scioglimento

Lo scioglimento dell‘Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto con esclusione delle deleghe e viene deliberato con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell‘Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto dl voto, con esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore. Non potranno essere distribuiti ai soci beni, utili o riserve.

Articolo 32 — Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 8 aprile 2022
presso la sede della Sezione Nautica Canottieri Antignano.