REGOLAMENTO SEZIONE NAUTICA CANOTTIERI ANTIGNANO

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI SERVIZI

PREMESSA

A) Le imbarcazioni attualmente ormeggiate nello specchio d'acqua della S.N. (Sezione Nautica) del Porticciolo di Antignano, sono quelle descritte nell'elenco allegato, con a fianco di ciascuna indicato il proprio numero di posto in mare e le misure della barca stessa, il quale, sottoscritto dal C.D. (Consiglio Direttivo) della S.N., viene a formare parte integrante del presente regolamento.

B) Al fine di semplificare il compito di gestione della S.N., con i natanti iscritti nell’elenco di cui alla precedente lettera A, l’assemblea considera saturo lo specchio d’acqua della S.N.
Pertanto, a scanso di equivoci o malintesi nell’interpretazione delle clausole contenute nel presente regolamento, viene esplicitato che, per nessun motivo, sarà consentito ad alcuno di sostituire la propria barca con una di dimensioni superiori a quella esistente, con particolare riferimento alla lunghezza (motore compreso) ed alla larghezza.

Capitolo I — NORME GENERALI

Art. 1 — L’osservanza del presente regolamento, aggiornato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 1° marzo 2022 e approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 8 aprile 2022 è obbligatoria per tutti i Soci Ordinari e per coloro che usufruiscono delle attrezzature esistenti.
Ciò in attuazione della concessione marittima a suo tempo rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile. Le variazioni di aggiornamento, rispetto alla precedente edizione del 11.04.2018, risultano dai verbali delle due suddette sedute consiliari, consultabili presse la Segreteria della S.N.

Art. 2 — Il C.D. ha facoltà di apportare integrazioni e/o modificazioni al presente regolamento mediante ordini di servizio affissi all’albo della Sezione Nautica, al fine di meglio assicurare la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dello specchio d’acqua interessate e dell’intero porticciolo.

Art. 3 — Ferme restando le competenze degli Organi delle Amministrazioni dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni, quali Regione, Comune, Provincia e altre eventualmente competenti, l'applicazione e l’osservanza del presente regolamento, di tutte le norme di legge e delle disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate dal C.D.

Art. 4 — Il C.D. provvederà a dare pubblicità alle norme di comportamento contenute nel presente regolamento, alle specifiche comunicazioni e disposizioni delle autorità ecc., mediante affissione all’albo della S.N.
Tutti i Soci hanno il dovere di prendere visione del Regolamento Interno, delle comunicazioni e delle disposizioni di volta in volta affisse al predetto albo, le quali riporteranno sempre la data di affissione. Non potrà mai essere accettata, a giustificazione, la mancata presa di conoscenza di una comunicazione o di una disposizione esposta al predetto albo, salvo per gli interventi che coinvolgessero beni personali per i quali sarà necessario un contatto informativo diretto.

Art. 5 — Le infrazioni al presente regolamento, agli ordini di servizio della Sezione Nautica e alle altre norme di legge ed amministrative, saranno esaminate dal C.D. che prenderà gli opportuni provvedimenti e, nei casi di maggior rilevanza, ne darà opportuna segnalazione alle competenti autorità.

Capitolo II — CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Art. 6 — I Soci possono essere:
- SOSTENITORI
- ORDINARI
- FREQUENTATORI

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che versano quote associative superiori a quelle stabilite dal C.D. e coloro che, pur non facendo parte del C.D., prestano volontariamente la propria opera intellettuale e/o manuale, con carattere di continuità, a favore della S.N.
Sono SOCI ORDINARI coloro ai quali e stato assegnato un posto in mare o negli spazi a terra, di competenza della S.N. (es. canoe).
Sono SOCI FREQUENTATORI coloro che usano le strutture della S.N. esclusivamente per attività ricreative. Le quote Sociali sono quelle previste dal C.D. a norma dell’Art. 16 sello Statuto. La tabella dei canoni sociali annui è allegata al presente regolamento e potrà esser modificata quando il Consiglio lo riterrà più opportuno, le modifiche saranno affisse all’albo ed entreranno in vigore dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione.

Art. 7 — Qualora la Sezione Nautica si trovasse nella necessità di dover fare ricorso ad autofinanziamento, questo sarà addebitato ai singoli Soci Ordinari in parti uguali. Eventuali addebiti il cui importo superi quello pari a sei mesi di quote, dovranno essere approvati dall’assemblea.

Capitolo III — ORMEGGI

Art. 8 — Ogni Socio Ordinario può occupare un solo posto barca, non vengono riconosciute valide installazioni di boe, se non autorizzate e contrassegnate dalla S.N.

Art. 9 — La S.N. assicurerà permanentemente un barchino di proprietà del circolo, a disposizione dei Soci, per il collegamento coi natanti ormeggiati nella seconda fila.

Art. 10 — I natanti e i posti barca sono individuati con i nominativi dei titolari e con le dimensioni riportate in un apposito registro o schedario presso la sede della S.N. e nella planimetria 1:200, depositata anche presso la Capitaneria di Porto.

Art. 11 — In ciascun posto barca può essere ormeggiato esclusivamente il natante a cui sia stato precedentemente assegnato.

Art. 12 — Le attrezzature esistenti possono essere usate soltanto dai Soci titolari di posti barca, nel solo ambito delle superfici di competenza della S.N. ed esclusivamente su imbarcazioni in esso stabilmente ormeggiate, sempreché, al momento del loro utilizzo, le attrezzature stesse non siano impiegate per lavori di comune utilità.

Art. 13 — I posti barca non potranno essere scambiati per alcun motivo, senza il preventivo consenso scritto del C.D.

Art. 14 — I posti che si renderanno liberi, saranno assegnati ai Soci in lista d’attesa, sulla base dell’ordine cronologico delle relative domande e compatibilmente con le dimensioni delle imbarcazioni.

Art. 15 — Il Socio assegnatario d’ormeggio che intenda sostituire il proprio natante dovrà presentare domanda scritta al Direttivo della SN specificando le misure esatte del natante subentrante (che in ogni caso dovrà risultare compatibile con le misure dello specchio d’acqua a suo tempo assegnato al Socio) e prima di procedere dovrà ottenere la relativa autorizzazione scritta.
In caso di sostituzione con un natante di misure inferiori il Socio manterrà comunque l’intera superficie del posto barca del quale è assegnatario (in base alla quale continuerà a pagare la quota annuale d’ormeggio) in modo da poter ritornare alle misure originarie se e quando lo ritenesse necessario. Solo nel caso di una specifica richiesta scritta da parte del Socio la SN provvederà a ricalcolare in base alle misure effettive del nuovo natante la superficie del posto barca e la relativa quota annuale d’ormeggio.  
In caso di vendita del natante all’ormeggio il Socio titolare trasferirà al subentrante le misure del posto barca di cui è assegnatario unitamente a tutte le regole precedentemente in vigore per il posto barca in oggetto, che il subentrante sarà tenuto a rispettare.     

Art. 16 — Nel caso di vendita, donazione, o comunque di assenza dell’imbarcazione dal proprio ormeggio, il Socio conserva il diritto alla utenza del posto per il periodo massimo di un anno, purché continui il pagamento delle quote sociali e di quanto altro dovuto, come alla relativa tabella.
Qualora egli intenda rinunciare a tale diritto, deve darne comunicazione scritta alla S.N., che lo utilizzerà nei modi stabiliti dall’Art. 14.
Il Socio che intende mettere in vendita il proprio natante all’ormeggio, deve darne comunicazione scritta ai Soci in lista d’attesa, mediante affissione all’albo della S.N. per un periodo di 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Socio avrà facoltà di vendere il natante ad un interessato nuovo Socio, il quale subentra nel posto barca alle condizioni tutte del regolamento.

Art. 17 — In caso di assenza temporanea di una imbarcazione, il C.D., previo accordo con il titolare, potrà utilizzare l’ormeggio a favore di altri Soci e delle barche in transito. Il Socio titolare dovrà continuare a pagare la propria quota.

Art. 18 — Nel caso che la cessione dell’imbarcazione avvenga per eredità o per comprovati impedimenti a causa di malattia, il C.D. prenderà in considerazione la possibilità di concedere al subentrante erede (in caso di morte), ovvero moglie, figlio, nipote (in caso di malattia), l’utilizzazione del posto barca relativo, sempreché questi diventi a sua volta Socio e che l’imbarcazione resti nel proprio ormeggio.

Art. 19 — Il Socio che perde, per qualsiasi motivo, la titolarità del posto barca, qualora faccia una successiva richiesta per ottenerne uno nuovo, passa in coda alla lista d’attesa. Il Socio che ha ceduto la propria imbarcazione ai sensi dell’Art. 18, non può, in alcun modo e a nessun titolo, usufruire nuovamente di un posto barca stabilmente assegnato. Il Socio Ordinario che, a qualunque titolo, cede un posto barca, può continuare ad essere Socio frequentatore.

Capitolo IV — QUOTE SOCIALI

Art. 20 — Le quote sociali relative ai posti barche e canoe, sono quelle decise, anno per anno, dal Consiglio Direttivo, a norma
dell’Art. 17 dello Statuto. Dell’avvenuto pagamento delle quote sociali farà unicamente fede la ricevuta rilasciata dal Cassiere
della S.N. recante data, timbro e firma oppure nel caso di un pagamento effettuato tramite bonifico anche la ricevuta della banca.

Art. 21 — Il Socio Ordinario che diventi assegnatario di un posto barca per subentro o per nuova assegnazione (ai sensi del precedente Art. 16) dovrà corrispondere una quota d’ingresso “una tantum” pari a due annualità della quota prevista per lo specifico posto barca.
Dal pagamento di detta quota sono esonerati esclusivamente i Soci che subentrino per eredità.

Art. 22 — Il Socio Ordinario, divenuto titolare di un posto barca tale nei casi consentiti, oltre quanto previsto al precedente Art. 21, si farà carico delle quote relative al posto barca eventualmente rimaste insolute. La diminuzione delle dimensioni del posto, nei casi consentiti, non comporta alcun riconoscimento di accredito delle quote già versate.

Art. 23 — Il pagamento delle quote sociali annuali deve essere effettuato nel periodo: 1° gennaio - 28 febbraio di ogni anno. Trascorso inutilmente il mese di febbraio, qualora il Socio non abbia dato alcuna comunicazione al riguardo, lo stesso sarà considerato moroso e avrà tempo fino al 31 marzo per conservare il posto pagando oltre la quota dell’anno in corso anche un’annualità supplementare. Trascorso inutilmente anche il mese di marzo il Socio sarà considerato decaduto con relativa notifica a mezzo di lettera raccomandata o PEC. A quel punto il natante dello stesso verrà provvisoriamente posto a terra ed il suo posto in mare o nella rastrelliera verrà definitivamente assegnato ad altro Socio avente diritto a norma di regolamento.
Ogni spesa relativa alla rimozione e al parcheggio del natante, oltre al costo della raccomandata, sarà messa a carico del Socio proprietario dello stesso. Trascorsi trenta giorni senza pagamenti il natante diverrà proprietà della S.N. che potrà gestirlo come ritiene più opportuno.
Resta inteso che il rinnovo della quota sociale annuale non è possibile per i Soci che non risultino in regola con eventuali debiti pregressi nei confronti della Sezione Nautica Canottieri Antignano alla data della richiesta di rinnovo.
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della S.N. oppure con Bancomat o Carta di Credito direttamente in segreteria. Per esigenze amministrative non è ammesso pagamento in contanti eccetto che per le quote che siano esclusivamente di Socio Frequentatore.

Art. 24 — I proprietari delle imbarcazioni in transito dovranno corrispondere, per ogni giornata di sosta, una quota pari all’importo di 5 giorni stabilito per le barche di pari dimensioni dei Soci Ordinari. Tale versamento dovrà essere eseguito prima dell’inizio di utilizzazione del posto. I titolari delle barche in transito riceveranno la tessera di Socio Sostenitore temporaneo, che darà loro soltanto il diritto di usufruire delle attrezzature e dei servizi esistenti, alle condizioni degli altri Soci, compatibilmente con le esigenze della S.N.

Capitolo V — NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 25 — Nell’ambito del porticciolo la velocità deve essere la minima di governo e comunque tale da non costituire pericolo o causare danni alle altre imbarcazioni.

Art. 26 — È vietato a tutte le barche, salvo casi di forza maggiore, dar fondo alle ancore. Devono essere esclusivamente utilizzate le attrezzature di ormeggio predisposte dalla S.N. Ogni utente assicurerà a queste un cavo e, solo a quest’ultimo, sarà dato volta alle strutture di bordo. l cavi di ormeggio devono essere quelli previsti dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Livorno e cioè 14 mm, 18 mm o 20 mm.
Ogni Socio è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione relativamente al modo in cui è stata ormeggiata, nonché di eventuali danni alle attrezzature di ormeggio della S.N.

Art. 27 — È fatto obbligo a tutti i Soci di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi, in maniera da non danneggiare le imbarcazioni vicine.

Art. 28 — I danni causati alle imbarcazioni in seguito alla rottura di cavi d’ormeggio, delle bitte, degli anelli od altro, saranno rimborsati dal proprietario della barca responsabile.

Art. 29 — È vietato gettare nello specchio d’acqua del porticciolo: olio da motori, carburante, rifiuti oleosi od altro, come previsto dal Codice della Navigazione.

Art. 30 — È vietato ingombrare con attrezzature di bordo, cappe, salvagenti, reti e comunque con oggetti di qualsiasi genere, i moli, le banchine etc. I barchini devono rimanere assicurati all’apposita rastrelliera quando a riposo, quando ormeggiati non devono ostruire le vie d’acqua previste.

Art. 31 — Tutte le imbarcazioni ormeggiate nel porticciolo devono essere mantenute in ordine, pulite e vuotate. In caso di riscontrata e prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida al proprietario, il C.D. provvederà a far effettuare la pulizia e l’eventuale svuotamento, addebitandone la spesa all’inadempiente.

Art. 32 — Tutte le imbarcazioni ormeggiate devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti autorità; in difetto, potrà intervenire il C.D. con le modalità di sui al precedente Art. 31, nell'intento di prevenire i danni sia al natante in difficoltà che a quelli vicini. È comunque esclusa, al riguardo, ogni responsabilità da parte della S.N.

Art. 33 — È assolutamente vietato a qualsiasi Socio acquisire o realizzare posti barca per terzi, questa attività spetta unicamente
alla S.N.

Art. 34 — La S.N. declina ogni responsabilità per furti che dovessero verificarsi nell’ambito del proprio specchio d’acqua e per danni che comunque dovessero essere arrecati a persone o cose.

Art. 35 — Come da disposizioni della Capitaneria di Porto di Livorno, nel porticciolo è vietata la balneazione ed e vietato l’accesso, al porticciolo stesso, ai ciclomotori, alle autovetture etc. se non per esigenze di carico/scarico.

Capitolo VI — ALAGGIO DELLE IMBARCAZIONI A TERRA

Art. 36 — È vietato occupare con imbarcazioni gli scali d’alaggio.

Art. 37 — Le imbarcazioni, seguendo un turno in accordo con il C.D., potranno essere poste a terra per i lavori di manutenzione; verrà consentito occupare in banchina lo spazio minimo indispensabile. Il tempo concesso sarà di 10 (dieci) giorni per le barche in plastica e di 20 (venti) giorni per quelle di legno. I predetti termini potranno essere prolungati per impreviste necessita, a giudizio del C.D. I Soci che manterranno le proprie imbarcazioni a terra oltre il tempo concesso, dovranno pagare una penale giornaliera di dieci Euro. Il Socio che occupa la banchina con il proprio natante per oltre 30 giorni senza la preventiva autorizzazione del Consiglio della S.N., oltre al pagamento della penale pecuniaria di cui al secondo capoverso dello stesso art. 39, dovrà rimborsare alla S.N. la spesa per la rimozione coatta a cura del Consiglio e provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto per la sosta in area esterna al porticciolo, reperita dal Consiglio stesso.

Capitolo VII — CANOE

Art. 38 — Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo, valgono per le canoe, in quanto applicabili, le stesse clausole previste nei precedenti capitoli, riguardanti i natanti all’ormeggio e la banchina

Art. 39 — Al fine di evitare intrusioni, da parte di elementi non autorizzati, nei posti lasciati momentaneamente liberi sui castelli, per periodi relativamente lunghi, il Socio interessato dovrà avvertire per scritto la S.N., indicando:

- nome e cognome;
- numero del castello;
- numero della posizione sul castello;
- data presumibile del rientro.

Tutto ciò consentirà un controllo più efficace nell’interesse dello stesso Socio. Qualora non sia possibile consegnare la comunicazione direttamente in Sede, servirsi della cassetta per le lettere o inviare una mail a canottieriantignano@gmail.com. Per quanto riguarda assenze dal posto assegnato superiori a un anno, valgono le disposizioni di cui all’Art. 16 del presente regolamento.

Art. 40 — Nel caso di vendita, donazione, o comunque di assenza della canoa dal posto ad essa assegnato, il Socio conserva il diritto alla utenza del posto per il periodo massimo di un anno, purché continui il pagamento delle quote Sociali e di quanto altro dovuto. Qualora egli intenda rinunciare a tale diritto, deve darne comunicazione scritta alla S.N., che lo utilizzerà nei modi stabiliti dall’Art. 16. Nel caso che non vi fossero Soci in lista d’attesa, ovvero quegli iscritti rinunciassero al posto, il nuovo proprietario della canoa potrà, con l’autorizzazione del C.D., mantenere il relativo posto, purché egli divenga Socio e se ne assuma i relativi oneri.

Art. 41 — La quota complessiva è quella prevista dal C.D. come previsto dall’Art. 17 dello Statuto.

Art. 42 — Compete ai singoli proprietari delle canoe il compito di fissare adeguatamente la canoa al castello. In caso di impiego di catene e lucchetti si dovranno usare materiali inox. I danni causati dalla non osservanza delle suddette regole saranno a carico del titolare del posto.

Capitolo VIII — LISTE DI ATTESA

Art. 43 — Nelle liste di attesa, sia per il posto barca che per il posto canoa e per le liste stipetti e barchini, potranno iscriversi soltanto i Soci Ordinari o Frequentatori che siano in regola col pagamento della quota annuale.
Alla data del 1° marzo di ogni anno chi non fosse in regola colla quota verrà depennato da ogni lista, rientrando in coda agli altri se dovesse rinnovarla successivamente.

Capitolo VII — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 — Sulle eventuali controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nell’applicazione del presente regolamento, deciderà il C.D., salva sempre la facoltà del C.D. stesso di far ricorso all'assemblea dei Soci Ordinari. Per qualunque controversia legale e competente il foro di Livorno. In allegato si trova la tabella quote Sociali relative ai posti barche e canoe, che resterà valida per tutto il corrente anno. Il Socio, con la sua iscrizione alla S.N. dichiara di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarlo senza riserve; per i nuovi Soci, questa condizione sarà riportata anche nella domanda d’iscrizione.

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 8 aprile 2022
presso la sede della Sezione Nautica Canottieri Antignano. L’Art 15 è stato poi modificato e approvato dall’Assemblea Ordinaria del 1° aprile 2023.